Trib. Lav. Lanciano, sent. n. 92/2019

by Super User
on 29 Luglio 2019
Visite: 1398

L’Avv. Alberto Paone ottiene un altro importante successo.
Difendendo un insegnante colpito da provvedimento disciplinare, l’Avv. Alberto Paone vede affermato il principio secondo cui il termine di convocazione del lavoratore chiamato a rispondere di illecito disciplinare è termine posto a garanzia del diritto di difesa del dipendente, per cui occorre valutarlo con riferimento alla data di effettiva ricezione, e non con riferimento alla data di spedizione dell’avviso di convocazione.
Il termini iniziali e finali che cadenzano il procedimento disciplinare rappresentano il limiti per l’esercizio del potere disciplinare ed alla loro violazione è chiaramente ricollegata la sanzione della decadenza.
(Trib. Lav. Lanciano, sent. n. 92/2019).