L’Avv. Alberto Paone ottiene un altro importante successo.
Difendendo un insegnante colpito da provvedimento disciplinare, l’Avv. Alberto Paone vede affermato il principio secondo cui il termine di convocazione del lavoratore chiamato a rispondere di illecito disciplinare è termine posto a garanzia del diritto di difesa del dipendente, per cui occorre valutarlo con riferimento alla data di effettiva ricezione, e non con riferimento alla data di spedizione dell’avviso di convocazione.
Il termini iniziali e finali che cadenzano il procedimento disciplinare rappresentano il limiti per l’esercizio del potere disciplinare ed alla loro violazione è chiaramente ricollegata la sanzione della decadenza.
(Trib. Lav. Lanciano, sent. n. 92/2019).